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ART. 21
C.C.N.L.
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Al dipendente della scuola con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi, sulla base di
idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
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partecipazione a concorsi od
esami: gg.
8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente
richiesti per il viaggio; |
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lutti per perdita del coniuge, di
parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: gg. 3 per
evento; |
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i permessi sono concessi a domanda da
presentarsi al Capo d'Istituto da parte del personale Docente ed A.T.A. ed
al Provveditore agli Studi, da parte dei Capi d'Istituto. |
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A domanda del dipendente
sono, inoltre,
concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati,
anche al rientro, od autocertificati in
base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di
ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 19, comma 9,
del C.C.N.L. 4/8/1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale
norma.
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Il dipendente ha, altresì, diritto ad
un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
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I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono
essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Durante i predetti periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per attività
aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo quanto
previsto dagli artt. 75 e 76.
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I permessi di cui all'art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono retribuiti come previsto dall'art.
2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi devono
essere possibilmente fruiti dai Docenti in giornate di volta in volta
diverse.
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Nell'ambito del periodo complessivo di
astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in
alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 30
dicembre 1971, n. 1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo
restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il
restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente,
sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi
4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo
anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge 1204 del 1971
alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse
modalità, gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204
del 1971 spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti.
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Il dipendente ha diritto, inoltre, ove
ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da
specifiche disposizioni di legge.
legenda:
i tre colori sottoindicati distinguono per categoria
alcuni punti importanti evidenziati.
GENERALE
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE A.T.A.

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