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ART. 23
C.C.N.L.
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Il dipendente assente per malattia ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai
fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
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Superato il periodo previsto dal comma
1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi
per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
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Prima di concedere l'ulteriore periodo
di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del
dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
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Superati i periodi di conservazione del
posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito
dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
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Il personale dichiarato inidoneo alla
sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori
ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero
della Pubblica Istruzione sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale. Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo
a svolgere le mansioni previste dal profilo di apparte- nenza viene
utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo
di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
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I periodi di assenza per malattia,
salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc, nonché da quanto
previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal Dpr 9 ottobre 1990, n.
309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo
di cui all'art. 79.
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Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa
mensile, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove
mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg.
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento
economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi
dell'art. 63, comma 1, lett. e), f);
b) 90% della retribuzione
di cui alla lett.
a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett.
a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
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bis. In caso di gravi patologie che
richiedono terapie temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1
ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla
competente A.S.L.. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera
retribuzione.
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L'assenza per malattia, salva l'ipotesi
di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in
cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi,
al Provveditorato agli Studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio
dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione di tale assenza.
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IL dipendente, salvo comprovato
impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
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L'istituzione scolastica o
l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità
Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo
giorno. Il
controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali
pubblici o convenzionati.
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Il dipendente, che durante l'assenza,
per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
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Il dipendente assente per
malattia, pur
in presenza di espressa autoriz- zazione del medico curante ad uscire, è
tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19.
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La permanenza del dipendente nel
proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere
verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
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Qualora il dipendente debba
allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato,
per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto
a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della
diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
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Nel caso in cui l'infermità sia
causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno
effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora
comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c),
compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposi- zione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
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Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente
alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio
previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data
si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia
per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto
alla conservazione del posto ove più favorevole.
legenda:
i tre colori sottoindicati distinguono per categoria
alcuni punti importanti evidenziati.
GENERALE
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE A.T.A.

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