Infortuni sul Lavoro

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ART. 26  C.C.N.L.

  1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1.

  2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza č dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.

  3. Nulla č innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermitą, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilitą permanente.

 
legenda:
i tre colori sottoindicati distinguono per categoria alcuni punti importanti    evidenziati. 
 
  GENERALE        PERSONALE DOCENTE       PERSONALE A.T.A.

 

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