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ART. 26 C.C.N.L.
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In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa
guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1.
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Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza č
dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.
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Nulla č innovato per quanto riguarda il procedimento
previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermitą, per la corresponsione
dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilitą permanente.
legenda:
i tre colori sottoindicati distinguono per categoria
alcuni punti importanti evidenziati.
GENERALE
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE A.T.A.

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