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ART. 20
C.C.N.L.
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A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla
legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
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Le quattro giornate di
riposo, di cui
al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e,
in ogni caso, dal personale Docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione
dell'attività didattica.
legenda:
i tre colori sottoindicati distinguono per categoria
alcuni punti importanti evidenziati.
GENERALE
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE A.T.A.

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