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Il dipendente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
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La durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi.
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I dipendenti neo
assunti nella scuola
dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie.
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Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi
titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie
previsti nel comma 2.
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In caso di distribuzione dell'orario di
lavoro del personale A.T.A. su cinque giorni, il sesto è comunque
considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie
goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragioni di
1,2 per ciascun giorno.
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Nell'anno di assunzione o di cessazione
dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
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Il dipendente che ha usufruito dei
permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.
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Le ferie sono un diritto irrinunciabile
e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono
essere richieste dal personale Docente, Educativo ed A.T.A. al Capo di
Istituto, e dai Capi di Istituto al Provveditore agli Studi. Le ferie sono
fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
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Le ferie devono essere fruite dai Capi
di Istituto e dal personale Docente ed Educativo durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale Docente ed
Educativo per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il
personale Docente ed Educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla
condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per
l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i Capi di
Istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un
periodo non superiore a quindici giorni.
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In caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite
dal personale Docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di
sospensione dell'attività didattica. I Capi di Istituto possono fruire
delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale
attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di
quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga
situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell'anno
successivo, non oltre il mese di aprile.
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Compatibilmente con le esigenze di
servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più
periodi. La
fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei
turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno
15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31
agosto.
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Qualora le ferie già in godimento
siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto
al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente
ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
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Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L'amministrazione
deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
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Il periodo di ferie non è riducibile
per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno scolastico.
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All'atto della cessazione dal rapporto
di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per
documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse.