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Al
personale assunto a tempo determinato, al personale di cui
all'art.3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non
licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si
applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite
dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con
le precisazioni di cui ai seguenti commi.
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Le ferie del
personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia
tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno
liquidata al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto
stipulato nel corso dell'anno scolastico.
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Il personale
docente, educativo ed A.T.A. assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge che si trovi
al secondo anno di servizio continuativo, assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9
mesi in un triennio scolastico.
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Fermo restando tale limite, in
ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui
al comma precedente è corrisposta per
intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50%
nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
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Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la
continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno
scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia
prestato servizio per almeno 180 giorni,
anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di
lavoro.
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Il personale
docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della
religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove
mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le
modalità di cui al comma 4.
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I
periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
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Il personale
di cui al comma 3, che si trovi al
primo anno di servizio, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti
al 50%. (modificato
con il comma 18 dal C.C.N.L. 5/99)
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Le assenze per
malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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Al personale
docente, educativo e A.T.A. assunto a tempo determinato, ivi compreso
quello di cui al precedente comma 6, possono
essere concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti
dall'art. 21, commi 1 e 2, fino
ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui
si applicano i commi 14 e 15.
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I permessi di cui
al comma precedente interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
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Nei casi di
assenza dal servizio per malattia del personale docente educativo ed A.T.A.,
assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto,
si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha
comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a
30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
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I periodi di
assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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Il personale
docente, educativo ed A.T.A. assunto a tempo determinato ha diritto, entro i
limiti di durata del rapporto, ad un permesso
retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
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Il permesso di cui al comma precedente è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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Al personale di
cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle
lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n. 1204
del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei
casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti
disposizioni di legge, sia
impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è
garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato, la conservazione del posto senza assegni.
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Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma
16 è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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Il personale di
cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui
al comma 6. (sostituisce
il comma 8 dal C.C.N.L. 5/99)