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ART. 24
C.C.N.L.
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L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere
regolata dagli artt. 69 e 70 del Testo Unico approvato con Dpr n. 3 del 10
gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano.
L'aspettativa puņ essere concessa dal Capo di Istituto al personale
Docente, Educativo ed A.T.A. e dal Provveditore agli Studi ai Capi di
istituto.
1 bis
L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica
di cui all'art. 3, comma 6, del Dpr 399/1988, ed al personale di cui al comma 3
dell'art. 25 del C.C.N.L. 4/8/1995 limitatamente alla durata dell'incarico.
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Ai sensi della predetta norma il dipendente puņ essere
collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli
incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del Dpr n. 297 del
1994.
legenda:
i tre colori sottoindicati distinguono per categoria
alcuni punti importanti evidenziati.
GENERALE
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE A.T.A.

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