Testo definitivo del contratto
siglato in data 15 Marzo 2001
(Rinnovo biennio economico
scuola)
I N D I C E
ART. 1 - Durata e
decorrenza del contratto biennale
ART. 2 - Sistema di
relazioni sindacali a livello regionale
ART. 3 - Relazioni
sindacali a livello d’istituto
ART. 4 - Soggetti
della contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica
ART. 5 - Aumenti
della retribuzione base
ART. 6 - Effetti dei
nuovi stipendi
ART. 7 -
Retribuzione professionale docenti
ART. 8 - Direttori
dei servizi generali ed amministrativi
ART. 9 - Qualifiche
del personale Ata
ART. 10 -
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale Ata
ART. 11 - Congedi
parentali
ART. 12 - Formazione
in servizio
ART. 13 - Diritto di
assemblea
ART. 14 -
Finanziamento del fondo d'istituto
ART. 15 - Finalizzazione delle somme da
destinarsi al fondo di istituto
ART. 16 - Attuazione
dell'art.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
ART. 17 - Personale con contratto a
tempo determinato
ART. 18 - Sequenze
contrattuali
ART. 19 - Norma
finale
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
Dichiarazione Congiunta
Dichiarazione
congiunta
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto
biennale
- Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1
gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
ART. 2
Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
- La contrattazione collettiva su materie attualmente di
competenza dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione scolastica
si svolge comunque al livello regionale contestualmente con l’attribuzione
delle stesse materie al predetto livello regionale.
- Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui
all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale
competente per materia.
ART. 3
Relazioni sindacali a livello d’istituto
- In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5,
del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di
contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto
di informazione:
- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano
dell’offerta formativa (P.O.F.);
- utilizzazione dei servizi sociali;
- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
nonchè dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione
della legge n. 146/1990;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione
delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni
pomeridiani;
- modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto
previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonchè i criteri per
l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con
il fondo d'istituto.
- Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione
integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del
CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti
materie:
- criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese
quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999, del fondo in relazione alle
diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente
presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
- la misura dei compensi al personale docente ed educativo
per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del
Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999,
per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello
stesso CCNI, nonchè per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL
26.5.1999;
- la misura dei compensi al personale ATA per le
attività di
cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonchè per le funzioni miste
derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
- la misura dei compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo - non pi˜ di due unità - della cui collaborazione il
dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi
dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto
dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
- Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo
alle materie oggetto di informazione successiva, Ë aggiunta la seguente
lettera c):
"c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva
integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse."
- All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999
sono soppresse le parole "da concordare tra le parti".
ART. 4
Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica.
- I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
-la RSU;
-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
26.5.1999.
ART. 5
Aumenti della retribuzione base
- Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL
26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità,
indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
- Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori
degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze
stabilite nella Tabella B.
- Al personale educativo spetta il trattamento economico
previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
- Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato
l’incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta
verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
ART. 6
Effetti dei nuovi stipendi
- Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno effetto
integralmente sulla 13ƒ mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive,
sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e
sull’assegno alimentare.
- I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 5
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di
licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
ART. 7
Retribuzione professionale docenti
- Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della
funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed
educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
- Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso
individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene
soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C Ë
riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale
docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso
compenso individuale accessorio.
- La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto
avviene per il compenso individuale accessorio, Ë corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei
limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995.
ART. 8
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
- A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo
di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi,
inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26.5.1999, Ë
attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la
posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e
conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile
amministrativo.
- In aggiunta all'importo definito al sensi del comma 1, all'atto
dell'inquadramento, Ë riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla
differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva
dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di
maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
- La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con
il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun
dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore
amministrativo delle accademie e conservatori.
- L'indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale
riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero.
ART. 9
Qualifiche del personale ATA
- I profili professionali del personale ATA, in attesa di un
loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento alle
esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto
nell’allegata tabella D.
ART. 10
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
- Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni
aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti
locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999, la
dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4ƒ alinea, del CCNL 26.5.1999 Ë
incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della legge n.
388/2000 (50 miliardi), nonchè delle risorse derivanti dal recupero dei
trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35
miliardi.
- In sede di contrattazione integrativa provinciale
l’erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri
seguenti, elencati in via prioritaria:
- assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli
quantitativi delle funzioni aggiuntive giý assegnate per il 2000;
- riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con
particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed
elementari.
- La distribuzione dei fondi alle singole province
verrà
direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta
il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della
Scuola.
Art.11
Congedi parentali
- Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come
modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
- Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni
della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al
testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
- Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni
consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del CCNL
4.8.1995.
- In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano
comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto
non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo
rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da
idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute
della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata
al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della
legge n. 1204/1971.
- Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per
intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
- Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e
integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti
trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente
per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate
nello stesso comma 3.
- I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
- Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e
successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purchè sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
- In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
- In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art.
10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate
anche dal padre.
- Sono fatte salve le eventuali disposizioni pi˜ favorevoli
contenute in norme legislative o contrattuali.
ART. 12
Formazione in servizio
- Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento
fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello
qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste
dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell’1% del
monte salari.
- Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno
definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di
cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
- I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte
datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
- Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o
gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:
- singolarmente o congiuntamente da una o pi˜ organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNL
del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti,
con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione
delle RSU del 7 agosto 1998;
- dalla RSU congiuntamente con una o pi˜ organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNL
del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
- Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo
restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del
CCNL 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista
dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato ed integrato dal
presente articolo.
ART. 14
Finanziamento del fondo d’istituto
- In aggiunta alle quote già definite nel contratto collettivo
integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo
d’istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
- le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2ƒ
alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno
essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poichè costituiscono economie
riferite ad anni precedenti;
- le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite all’anno
2001;
- lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota
parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione
dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
- un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici
mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in
servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo
corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione
integrativa nonchè alla quota parte di incremento che deriva dall’applicazione
dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa
dalle posizioni stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;
- Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere
alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva
nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000
nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di 600 miliardi a
decorrere dall’anno 2003.
- La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed
educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva,
per le finalizzazioni di cui all’art. 15. Le risorse cosÏ distribuite si
aggiungono al fondo costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNI
31.8.1999.
- Le risorse residue anche giý iscritte nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento
dell’offerta formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno
impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno
professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore
impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto
previsto nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse
degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36 del CCNL
26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole si aggiungono alle somme
deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate alle attività
indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999.
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono
finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione delle forme di
flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI
31.8.1999.
- Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del
presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello
successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione
secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello
di Ufficio scolastico regionale.
ART. 16
Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8, del CCNL
26.5.1999
- In considerazione della necessità di tener conto del
completamento della riforma dell’amministrazione periferica, in sede di
prossimo rinnovo del CCNL, si procederý alla definizione del rapporto di
lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei
servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell’art. 15, commi 7 e 8 del
CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà costituita presso il
Ministero della pubblica istruzione un’apposita commissione, composta da
rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una
griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le
funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche,
relativamente alle professionalità e competenze richieste per le nuove
funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
- Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del
personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarità,
con comando o utilizzo, Ë comunque definito, nei vari aspetti, con
contrattazione collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto a tempo determinato
- Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in
materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in
quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche
ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della
nomina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
- Le parti concordano sull’esigenza di aprire una trattativa su
tutte le questioni non ancora definite relativamente all’attuazione del CCNL
26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:
- arbitrato e conciliazione;
- congedi per motivi di studio;
- banca delle ore;
- contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.
- telelavoro;
- lavoro temporaneo;
- testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
- Relativamente alle materie inerenti il personale delle
Accademie e dei Conservatori, si aprirý un’apposita sequenza contrattuale da
concludere il 3.3.2001.
- In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al
precedente comma 1 saranno:
a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali
profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello
organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti
dall’autonomia;
b) definiti nell’ambito delle risorse giý disponibili,
anche mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con
l’obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto
dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
- In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa
saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per
trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e ATA
in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato
nell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonchè
al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal
fine Ë accantonata una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a
quanto previsto dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI
31.8.1999.
ART. 19
Norma finale
- Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
TABELLA
A
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.7.2000
| |
Collab.
scolast. |
Guarda- robieri |
Assist. amm.vi
ed equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente scuola
mat. ed elem. |
Docente dipl.
istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola
media |
Docente laur.
istituti sec.II grado (2) |
Docente
Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
Capi
d'Istituto ed equip. |
| da 0 a 2 |
23.000 |
24.000 |
26.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
32.000 |
32.000 |
38.000 |
35.000 |
45.000 |
| da 3 a 8 |
24.000 |
24.000 |
27.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
33.000 |
34.000 |
40.000 |
36.000 |
47.000 |
| da 9 a 14 |
25.000 |
26.000 |
29.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
36.000 |
37.000 |
44.000 |
39.000 |
51.000 |
| da 15 a 20 |
27.000 |
27.000 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
40.000 |
41.000 |
48.000 |
42.000 |
55.000 |
| da 21 a 27 |
28.000 |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
39.000 |
40.000 |
43.000 |
45.000 |
51.000 |
46.000 |
60.000 |
| da 28 a 34 |
30.000 |
30.000 |
34.000 |
42.000 |
42.000 |
43.000 |
46.000 |
48.000 |
54.000 |
50.000 |
66.000 |
| da 35 |
30.000 |
31.000 |
35.000 |
44.000 |
44.000 |
45.000 |
48.000 |
51.000 |
57.000 |
54.000 |
70.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti
accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2001
| |
Collab.
scolast. |
Guarda- robieri |
Assist. amm.vi
ed equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente scuola
mat. ed elem. |
Docente dipl.
istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola
media |
Docente laur.
istituti sec.II grado (2) |
Docente
Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
| da 0 a 2 |
39.000 |
40.000 |
44.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
54.000 |
54.000 |
64.000 |
58.000 |
| da 3 a 8 |
40.000 |
41.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
56.000 |
58.000 |
67.000 |
60.000 |
| da 9 a 14 |
43.000 |
44.000 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
61.000 |
62.000 |
74.000 |
65.000 |
| da 15 a 20 |
45.000 |
46.000 |
52.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
67.000 |
69.000 |
81.000 |
71.000 |
| da 21 a 27 |
48.000 |
49.000 |
55.000 |
65.000 |
65.000 |
68.000 |
72.000 |
76.000 |
86.000 |
78.000 |
| da 28 a 34 |
50.000 |
51.000 |
57.000 |
70.000 |
70.000 |
72.000 |
77.000 |
81.000 |
91.000 |
84.000 |
| da 35 |
51.000 |
52.000 |
59.000 |
73.000 |
73.000 |
76.000 |
81.000 |
85.000 |
97.000 |
91.000 |
TABELLA
B
POSIZIONI STIPENDIALI
Dal 1.1.2001
| |
Collab.
scolast. |
Guarda- robieri |
Assist. amm.vi
ed equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente scuola
mat. ed elem. |
Docente dipl.
istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola
media |
Docente laur.
istituti sec.II grado (2) |
Docente
Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
| da 0 a 2 |
11.984.000 |
12.599.000 |
14.729.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
20.885.000 |
20.885.000 |
27.868.000 |
22.683.000 |
| da 3 a 8 |
12.450.000 |
13.053.000 |
15.333.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
21.807.000 |
22.777.000 |
29.356.000 |
23.718.000 |
| da 9 a 14 |
14.140.000 |
14.731.000 |
17.491.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
24.820.000 |
25.804.000 |
33.796.000 |
26.925.000 |
| da 15 a 20 |
15.717.000 |
16.308.000 |
19.535.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
28.289.000 |
29.538.000 |
38.224.000 |
30.668.000 |
| da 21 a 27 |
17.270.000 |
17.909.000 |
21.591.000 |
27.689.000 |
27.689.000 |
29.114.000 |
31.657.000 |
34.294.000 |
41.416.000 |
34.672.000 |
| da 28 a 34 |
18.441.000 |
19.043.000 |
23.055.000 |
30.552.000 |
30.552.000 |
31.953.000 |
34.961.000 |
37.410.000 |
44.872.000 |
38.786.000 |
| da 35 |
19.262.000 |
19.890.000 |
24.177.000 |
32.684.000 |
32.684.000 |
34.110.000 |
37.410.000 |
39.894.000 |
48.316.000 |
42.788.000 |
dal
1.7.2000
| |
Capi d'Istituto ed equiparati (3) |
| da 0 a 2 |
32.687.000 |
| da 3 a 8 |
34.189.000 |
| da 9 a 14 |
38.634.000 |
| da 15 a 20 |
43.067.000 |
| da 21 a 27 |
47.548.000 |
| da 28 a 34 |
53.470.000 |
| da 35 |
57.939.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti
accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
(3) Il
valore comprende esclusivamente l'aumento stipendiale al 1.7.2000
TABELLA
C
| |
Incremento CCNL biennio 2000-2001 (art. 7, comma
1) |
|
COMPENSO
INDIVIDUALE ACCESSORIO CCNI 1999 |
|
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
(1)
dal 1.1.2001 |
| da 0 a 14 (2) |
120.000 |
+ |
96.000 |
= |
216.000 |
| da 15 a 27 |
173.000 |
+ |
96.000 |
= |
269.000 |
| da 28 |
205.000 |
+ |
96.000 |
= |
301.000 |
(1) Comprende ed assorbe il compenso individuale
accessorio
(2) Incluso il personale a tempo determinato
Tabella
D
Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del
CCNL 26.5.1999
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola
con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del
pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli
spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle
officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del
loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche
ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria,
degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e
chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle
altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di
presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione
gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli
arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei
convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio,
compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le
attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in
cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da
esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo,
con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla
prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di
formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme
di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione
di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla
persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti concordano sull’opportunità che in sede di prossimo
rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i Direttori
dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale
tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e quella
del Direttore amministrativo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le
parti dichiarano che la locuzione in
contrattazione integrativa
provinciale
riportata alla prima riga del comma 2 dellíart.10 del presente CCNL deve
intendersi, ai sensi del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, come contrattazione decentrata
provinciale.